Art. 5.
(Compiti).

      1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocato, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni in esso rappresentate, per la trattazione delle seguenti questioni:

          a) scambio reciproco di informazioni e documentazione inerenti, in generale, ad ogni tipo di programmi, progetti e attività autonomamente svolti dalle associazioni o predisposti dalle autorità italiane, miranti all'integrazione, alla migliore comprensione e al dialogo interreligioso e interculturale;

 

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          b) formulazione, previa richiesta del Ministro dell'interno, di pareri sulle proposte, di natura legislativa e amministrativa, concernenti lo status e la condizione dei musulmani in Italia, ivi compresi il loro inserimento sociale a tutti i livelli e l'applicazione, nei loro confronti, del principio di non discriminazione;

          c) indicazione e programmazione di eventi e manifestazioni miranti al superamento dei pregiudizi riguardanti la cultura e la religione islamiche;

          d) elaborazione di studi comparati sull'integrazione del mondo musulmano nelle società occidentali.